Intesa sui migranti, sei mesi di permessi di soggiorno

La regolarizzazione dei lavoratori irregolari riguarderà agricoltori, colf e badanti ma i permessi temporanei previsti per sei mesi saranno subordinati ad un rigido controllo dell’Ispettorato del lavoro. Si delinea questo compromesso nel governo sul tema che da giorni divide la maggioranza, con Iv e Pd su un fronte e una parte della maggioranza sull’altro. Il pre-consiglio è in corso e gli uffici legislativi limeranno il testo prima del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi in serata.

ISTANZA REGOLARIZZAZIONE – In una bozza dell’articolo si legge: “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 e per favorire nel contempo l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno” possono presentare istanza di regolarizzazione “qualora intendano concludere un contratto di lavoro subordinato ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, sottoposti a rilievi fotodattiloscopici in data anteriore all’8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dal suddetto adempimento”.

LA TRATTATIVE NOTTURNA – “Ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dalla data del 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 e sottoposti a rilievi fotodattiloscopici, che abbiano svolto attivita’ di lavoro” nel settore agricolo, “puo’ essere rilasciato, a richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo”.

Fino a ieri non veniva indicata la durata. Dopo 10 ore di trattativa tra i ministri interessati – Bellanova, Catalfo, Lamorgese e Provenzano – si va verso i sei mesi. Si legge in una bozza dell’articolo che riguarda le regolarizzazioni e che e’ stato esaminato fino a tarda notte che “il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato nei settori” previsti dal decreto “il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata minima di mesi quattro o per il periodo di lavoro contrattuale se superiore ai quattro mesi. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede alla verifica delle attività lavorative svolte dal soggetto che presenta l’istanza, prima e dopo la presentazione della stessa”. Su questo punto la discussione.

Le disposizioni in ogni caso dovrebbero riguardare “i seguenti settori di attività:

  • Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad assicurare le rispettive filiere produttive;
  • Assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza
  • Llavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

LE ISTANZE – Le istanze – si legge in un passaggio della bozza – sono presentate previo pagamento” di un contributo forfettario stabilito nella misura di 400 euro “per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione”. E’ inoltre “previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo contributivo e fiscale”.

“Costituisce causa di rigetto dell’istanza la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’articolo 600 del codice penale; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale”.

“Costituisce altresì causa di rigetto dell’istanza la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno – si legge ancora – presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare”.

CHI RESTA FUORI – “Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione” o che “risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”. ​

Restano fuori anche coloro i quali sono considerati “una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”. “Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilita’ della dichiarazione” e “acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacita’ economica del datore di lavoro e alla congruita’ delle condizioni di lavoro applicate”, convoca le parti “per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento”.

Inoltre: “Nei casi in cui l’istanza sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore è rilasciato un permesso di soggiorno non prorogabile per attesa occupazione di sei mesi rinnovabile per ulteriori sei mesi nell’ipotesi del perdurare dello stato di emergenza. In tali casi il datore di lavoro resta responsabile per il pagamento delle somme”. Ed infine: “L’eventuale successiva assunzione dà titolo ad un permesso di soggiorno temporaneo, con validità pari alla durata del contratto di lavoro”. Sono previsti “ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato”.

LO SCUDEO PENALE – I datori di lavoro che dichiarano le pregresse irregolarità avranno uno scudo penale e amministrativo. Viene punito “chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni”. “Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale”, si legge ancora nella bozza.

 

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Fonte: agi.it