Nel Messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 l’INPS ha ribadito che le 9 settimane di cassa integrazione (elevabili a 18 entro il 31 ottobre secondo quanto prevede il DL Rilancio) vanno riferite all’azienda e non al singolo lavoratore.
Inoltre ha confermato che vanno conteggiate le singole giornate di sospensione, considerando usufruita la settimana intera solo in caso di sospensione per 5 o 6 giorni, a secondo della disposizione contrattuale dell’orario di lavoro a livello aziendale.
E allora come si calcolano le giornate e ottengono le settimane residue di CIG? La risposta ce la dà proprio l’Istituto:
“Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda”.
A titolo esemplificativo nel Messaggio si riporta il seguente esempio:
“periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori).
Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane.
Residuerebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda”.
Alla nuova domanda va allegato il file excell semplificato (a sua volta allegato al Messaggio INPS) che ha lo scopo di far emergere e comunicare all’Istituto che si ha diritto alle ulteriori settimane.