Molti consulenti e aziende con inquadramento previdenziale nel Terziario/Commercio, che occupano più di 5 dipendenti, si sono viste rigettare dall’INPS e delle Regioni le domande per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
Per queste aziende, la cui domanda doveva essere inviata obbligatoriamente al Fondo di di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, lo stesso Istituto con Messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 ha previsto che c’è la possibilità di presentare la domanda anche oltre il 31 maggio 2020, con riferimento a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 per ottenere l’Assegno ordinario per “Covid-19”. Si tratta, in buona sostanza, del primo Invio.
A quali condizioni può avvenire questo Invio?
Secondo l’INPS la domanda sconta una penalizzazione se presentata oltre il 31 maggio 2020, in questo caso “l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime”. La decurtazione del periodo riguarderà esclusivamente ”i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale” predetto.
Sono evidentemente esclusi dal termine del 31 maggio tutti i datori di lavoro che abbiano già fatto la domanda e, per esempio, vogliono avvalersi di una proroga dopo aver chiesto le prime 9 settimane.