Artigiani, domanda di Cig in deroga rigettata? Ecco la soluzione

Molte aziende e consulenti si sono viste rigettare dall’INPS e delle Regioni le domande per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

Per le aziende artigiane, la cui domanda doveva essere inviata obbligatoriamente al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato – FSBA, lo stesso Fondo di Settore ha previsto che c’è la possibilità di presentare la domanda per Assegno Ordinario con causale “Covid-19” anche oltre il 31 maggio 2020.

Ma vediamo nei dettagli.

Secondo le prime indicazioni del Fondo il termine per la presentazione delle domande di Assegno Ordinario per coprire la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il periodo 23 febbraio – 30 aprile 2020 è stato fissato al 31 maggio 2020.

Lo stesso Fondo con Delibera del 25 maggio scorso ha tuttavia previsto che saranno prese in considerazione anche le domande presentate oltre il 31 maggio 2020 e che, per queste domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Conseguentemente le imprese artigiane che hanno erroneamente presentato domande di CIG in deroga alle Regioni, e che ad oggi sono state rigettate, è possibile presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente al periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, avendo cura di compilare apposita autodichiarazione e allegando documento di rifiuto della domanda da parte dell’INPS.

Come avviene la rendicontazione delle giornate di sospensione? TuttoLavoro24.it ha già trattato questo tema nel seguente articolo: