Con il Messaggio INPS n. 2261 del 1° giugno 2020 l’Istituto chiarisce che le domande di indennità NASpI per i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo comminati nel periodo di vigenza del divieto, imposto dal decreto Cura Italia e ulteriormente prorogato dal DL Rilancio fino al 17 agosto 2020 saranno accolte, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti.
A tale conclusione l’Istituto previdenziale arriva dopo aver acquisito parere positivo da parte dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo cui in tali circostante non rileva “il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.
Dunque vi rientrano anche i licenziamenti intimati in data successiva al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia che per la prima volta ha introdotto la norma che poneva, per i datori di lavoro, il divieto di recesso per giustificato motivo oggettivo.
Trattandosi di un recesso realizzato in violazione di una specifica norma di legge l’INPS fa riserva di chiedere la restituzione degli importi versati a titolo di NASpI nei due seguenti casi: