Contagi da Covid19 – Per i Consulenti del Lavoro nella Legge 40 manca uno scudo penale per il datore

Durante il programma “Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità”  in onda sulla pagina Facebook della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si è svolto un webinar di approfondimento sulla Responsabilità civile e penale del datore di lavoro per i contagi da Covid-19, alla luce delle recenti normative e delle novità contenute nella Legge n. 40/2020, di conversione del decreto legge n. 23/2020, cosiddetto “DL Imprese”.

Ospite del programma l’Avvocato Gaetano Pacchi, penalista ed esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che è stato chiamato ad offrire un proprio parere sulla norma della L. 40 (art. 29-bis) che prevede che il datore di lavoro assolve il suo obbligo di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore ai sensi dell’art. 2087 del codice civile applicando le prescrizioni contenute nel Protocollo Sicurezza condiviso tra le Parti Sociali.

La risposta del giurista è stata netta il principio sancito dalla norma “la Corte di Cassazione lo sta affermando da anni, quindi non si fatto altro che trasfondere il cosiddetto diritto vivente, quello elaborato dalla corte di legittimità, in un testo legislativo. Peccato che non siamo andati oltre. Non è necessario cristallizzare questi principi in una norma visto che la Corte di Cassazione lo ha detto milioni di volte. Cosa manca? Manca la conclusione nella quale si affermi che il datore di lavoro “in ipotesi di un rilevato caso di contagio non risponderà penalmente”.

Per l’Avvocato Pacchi dunque la norma manca di un vero e proprio “scudo penale” a tutela del datore di lavoro.