Cassazione: trasferta solo in caso di scissione tra sede di assunzione e quella di svolgimento della prestazione

Con l’ordinanza 14380/2020, la Cassazione afferma che ai fini della configurabilità della trasferta è necessario che vi sia una scissione tra il luogo di assunzione ed il luogo di svolgimento della prestazione.

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Fonte: lavorosi.it