Recupero ANF arretrati? Ecco le istruzioni INPS

Nella giornata di ieri è stata pubblicata la circolare n. 88 dell’INPS con cui si forniscono istruzioni sugli Assegni al Nucleo Familiare (ANF). In particolare restava aperto il tema del recupero degli ANF da parte dei lavoratori che in questi mesi durante le sospensioni dei rapporti di lavoro hanno beneficiato dell’Assegno ordinario dai Fondi gestiti dall’INPS o i Fondi di Trento e Bolzano – escluso il Fondo Artigiani (leggi qui)per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020.

L’assegno ordinario, ma anche gli stessi ANF,  possono essere erogati “a conguaglio”, cioè dall’azienda, o “con pagamento diretto” da parte dell’INPS.

RECUPERO ANF ARRETRATI – PAGAMENTO “A CONGUAGLIO”

Chi riceve l’assegno ordinario “a conguaglio”, cioè direttamente dalle aziende, le stesse sono tenute a pagare anche la prestazione accessoria ANF, recuperando l’intera somma anticipata con l’Istituto previdenziale.

Nel caso in cui debba ancora corrispondere ai lavoratori gli ANF arretrati – vale a dire per i mesi in cui il lavoratore ha maturato il diritto ma non gli è stato corrisposto l’importo – l’impresa può pagare la prestazione al lavoratore e conguagliare “successivamente quanto corrisposto come arretrato.”

RECUPERO ANF ARRETRATI – PAGAMENTO “DIRETTO”

Per coloro che invece hanno fruito del pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’INPS, invece, i datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda compilando il modulo SR41 “indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente”.

In questo secondo caso i lavoratori dovranno attendere il pagamento diretto da parte dell’INPS insieme alle spettanze dell’assegno ordinario.