Raggiunta l’intesa sul blocco dei licenziamenti ieri il Governo ha varato il Decreto agosto, il provvedimento che contiene norme su lavoro, ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e alle imprese.
Nel testo del decreto che TuttoLavoro24.it ha avuto l’opportunità di leggere in ESCLUSIVA per i suoi lettori e che ora dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, c’è anche l’articolo sulla proroga del blocco del licenziamenti.
“Il termine del blocco sarà però «mobile» a seconda dell’utilizzo continuo o frammentato della cassa Covid” scrive oggi il quotidiano La Stampa in edicola.
COSA PREVEDE IL DL AGOSTO SULLA PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI?
In buona sostanza, al di là delle date di scadenza del blocco, si segue il principio che fino a quando si potrà fruire dei trattamenti di cassa integrazione o degli sgravi alternativi non sarà possibile licenziare.
Ma vediamo nel dettaglio le diverse casistiche, che portano – a dire il vero – a poter parlare di regimi differenti e non di un unico regime di tutela.
DIVIETO DI LICENZIAMENTI LEGATO ALLA “PRESENZA” DELLA NUOVA CIG
Il prolungamento del divieto di licenziamento sarebbe quindi legato alla disponibilità della cassa integrazione, a prescindere dalla volontà o meno di usarla o all’utilizzo degli sgravi al 100% alternativi alle 18 settimane di cassa Covid. Pertanto le imprese non potranno mandare a casa i lavoratori almeno fino al 15 novembre se useranno le 18 settimane di cassa integrazione in maniera continuativa.
DIVIETO DI LICENZIAMENTI LEGATO ALLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
Il prolungamento del divieto di licenziamento opera anche per coloro che avendo utilizzato la cig tra maggio e giugno rinunceranno ad utilizzarla ulteriormente, avendo diritto allo sgravio al 100% per quattro mesi fino al 31 dicembre 2020. In questo caso il divieto vige fino a fine anno.
DIVIETO DI LICENZIAMENTI E CIG UTILIZZATA IN MANIERA FRAZIONATA
Nel caso in cui usufruiscano della cig in maniera frazionata, il divieto di licenziamento resterà valido per tutta la durata della cig, ovvero fino a quando non saranno esaurite le 18 settimane. Ciò significa che il divieto di licenziamento potrà durare anche oltre il 15 novembre.