L’inasprimento delle misure di sicurezza sanitaria delle ultime settimane, specie quelle che riguardano gli italiani di rientro dalle ferie trascorse in Paesi come Grecia, Spagna, Croazia e Malta, che poi dovranno tornare a lavoro, oppure i lavoratori della scuola (e di chi ci lavora in appalto) che si accingono ad iniziare un nuovo anno scolastico con un Protocollo di sicurezza che prevede la quarantena in caso di contagio, pongono vecchie problematiche di gestione del periodo di quarantena ai fini dell’applicazione della disciplina dei licenziamenti.
A ricordare come la legislazione italiana prevede di gestire queste situazioni è il quotidiano Il Sole 24 Ore in Edicola oggi:
“Il periodo di quarantena e di isolamento fiduciario del lavoratore sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto, mentre la malattia vera e propria e le eventuali ricadute non sono esclusi”.
Dunque questi periodi – a differenza della malattia, infortunio, maternità, ecc. – sono ”neutri” ai fini del computo del periodo di comporto, al termine del quale finisce ogni tutela per il lavoratore poichè entra nel regime in cui il datore di lavoro può recedere dal rapporto.
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI: RIGUARDA CHI HA ESAURITO IL PERIODO DI COMPORTO?
La risposta ce la dà ancora una volta questo articolo de Il Sole 24 Ore ”al licenziamento per superamento del comporto non si applica il regime straordinario di sospensione dei licenziamenti economici introdotto dal 17 marzo, in base alla normativa emergenziale per il coronavirus”.
Dunque chi ha esaurito il periodo di tutela o di comporto è regolarmente licenziabile in base alla normativa ordinaria, non applicandosi il blocco dei licenziamenti disposto prorogato da ultimo con il Decreto agosto.