L’indennità sostitutiva della card elettronica per la consumazione del pranzo che i datori di lavoro hanno erogato, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai propri dipendenti che durante il lockdown hanno prestato attività lavorativa presso la sede lavorativa (dunque non riguarda coloro che hanno lavorato in smart working) “non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente”. Ad affermarlo è l’Agenzia della Entrate con la risposta n. 301/2020.
Non potendo utilizzare il badge elettronico per la consumazione dei pasti presso gli esercizi pubblici convenzionati poichè chiusi durante il lockdown, molti datori di lavoro hanno optato per la corresponsione di una Indennità sostitutiva della Card “mensa diffusa”.
Tale indennità, nel limite di 5,29 euro, non è tassabile. Ciò a condizione che, ricorda l’Agenzia citando la risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000, i dipendenti:
– abbiano un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
– siano addetti ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
– l’ubicazione della suddetta unità sia in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.
Puoi scaricare il testo della Risposta n. 301/2020 dell Agenzia della Entrate cliccando qui.