A precisarlo è proprio l’INPS con la circolare n. 105 uscita l’11 settembre. Chi percepisce la cassa integrazione per importi bassi ha diritto al Reddito di Emergenza e la verifica va fatta sulla retribuzione teorica del lavoratore. Ma vediamo nel dettaglio.
Se in un nucleo sono presenti uno (o anche più) lavoratori dipendenti beneficiari di trattamento di integrazione salariale (ad esempio, cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario, etc.), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della RETRIBUZIONE TEORICA del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali UNIEMENS (retribuzione imponibile), che tiene conto delle voci retributive fisse.
Ad esempio, in un nucleo composto da un adulto e un minorenne, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in deroga o assegno ordinario, il requisito non è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 480 euro (soglia di compatibilità data dal prodotto 400x2, vedi la tabella cliccando qui).
E’ evidente che tale meccanismo spinge verso il Rem coloro che hanno carichi di famiglia e una retribuzione imponibile particolarmente ridotta, ad esempio i lavoratori part-time o con qualifiche basse, mentre tiene fuori dal Rem i lavoratori con contratto full time e comunque con qualifiche medio alte.