L’INPS ha emanato la circolare n. 102 datata 11 settembre con tutti i chiarimenti riguardanti il Reddito di emergenza (Rem). Si tratta della “terza rata” del beneficio per chi ha già ricevuto le prime due (in quel caso la domanda scadeva il 31 luglio).
La circolare puntualizza e ribadisce i requisiti previsti dal Decreto agosto indicati qui. Inoltre pone in evidenza tutte le incompatibilità tra il Rem e le altre forme di reddito/bonus.
I LAVORATORI AGRICOLI HANNO DIRITTO AL REDDITO DI EMERGENZA?
Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto ricordare che il lavoratore agricolo deve in ogni caso possedere i requisiti sopra ricordati. Inoltre per poter avere il Rem non deve essere:
Conseguentemente hanno diritto al Rem i lavoratori agricoli che sono stati esclusi dai Bonus del Decreto Cura Italia (600 euro) e dal Decreto Rilancio (500 euro) per mancanza di requisiti e, se nel mese di maggio hanno lavorato, devono avere un reddito la cui retribuzione lorda complessiva sia uguale o inferiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo: in altri termini il reddito del mese di maggio 2020 deve essere inferiore o uguale a quanto si chiede, come Rem, in relazione al proprio nucleo familiare (leggi la tabella cliccando qui).