Fondo Artigiani, la Cig di luglio «scala» ferie e permessi

Lo ha stabilito il FSBA in una delibera del 9 settembre con l’obiettivo di non lasciare senza “cassa integrazione” i lavoratori fino al 12 luglio la data da cui, secondo quanto previsto dal Decreto agosto, decorrono le nuove 18 settimane.

L’effetto che si veniva a creare, infatti, era di un «vuoto di tutela» per i lavoratori ai quali le prime 18 settimane erano già terminate a fine giugno. La delibera del Fondo Artigiani ha invece evitato questo effetto prevedendo che questi periodi devono comunque essere coperti con l’assegno ordinario.

Pertanto le aziende artigiane che dopo aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa per l’emergenza epidemiologica, hanno terminato le 18 settimane di integrazione salariale Covid19 a partire dal 30 giugno 2020 (la delibera, infatti, interessa solo queste aziende), possono presentare domanda per l’Assegno ordinario per i primi giorni di luglio, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati.

Il trattamento sarà quindi erogato al lavoratore dal Fondo per le giornate di copertura richiesta nel periodo che va dal 30 giugno al al 12 luglio, giorno precedente all’avvio del periodo di integrazione salariare, con causale di intervento Covid19, di cui al Decreto agosto.