Arrivano i primi chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle norme contenute nel Decreto agosto entrato in vigore Il 14 agosto scorso e in questi giorni all’esame del Senato per la conversione in legge.
La nota di chiarimento interviene su molteplici aspetti del lavoro a termine ed anche della disciplina del blocco dei licenziamenti la cui durata, lo ricordiamo, è stata dal Decreto legata a quella della proroga della cassa integrazione. In altri termini prosegue il divieto di licenziamento fino a che l’azienda può utilizzare (anche se non lo fa) la cassa integrazione o, in alternativa, la decontribuzione facendo ritornare in azienda i lavoratori.
L’Ispettorato pertanto, confermando le prime interpretazioni del testo di legge, scrive:
“il divieto di licenziamento, quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo di emergenziale, sembra pertanto operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione. In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo di cui all’art. 3” del Decreto agosto.
Dunque nessun lavoratore può essere licenziato fino a che l’azienda ha a disposizione un’alternativa, che possono essere le 36 settimane di Cig (18+18) oppure la decontribuzione del costo del lavoro fruibile fino al 31 dicembre.
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