Dal 15 settembre è possibile presentare la domanda all’Inps per avere la terza mensilità del Reddito di emergenza (Rem). Come visto anche nei giorni scorsi il Rem può essere richiesto anche da chi è in cassa integrazione, purchè il suo reddito di maggio non sia più alto dell’importo di Rem che si chiede all’Inps (per approfondire clicca qui).
In questi giorni tuttavia arrivano i primi messaggi Inps in cui la domanda viene bloccata.
REM: PERCHE’ LA DOMANDA VIENE BLOCCATA
In alcuni casi il blocco è motivato dall’esigenza da parte dell’Istituto di acquisire il Modello Sr41 dall’azienda datore di lavoro del richiedente. Il modello Sr41 è il documento che il datore di lavoro deve inviare, anche attraverso i consulenti, all’Inps, da cui si evincono le ore di sospensione che interessano il lavoratore. Dunque in questo caso è sufficiente che il lavoratore solleciti il proprio datore di lavoro ad effettuare l’invio all’Istituto ed attende che l’Inps “unisca” le due procedure.
REM: DOMANDA BLOCCATA PERCHE’ MANCA MODELLO SR41
In altri casi la questione è più complicata. L’Inps blocca la domanda di Rem chiedendo di integrare il Modello Sr41 ma non è detto che i lavoratori siano in grado di offrirlo. E’ il caso dei lavoratori dipendenti di aziende artigiane o delle agenzie di somministrazione che usufruendo di un altro ammortizzatore sociale, l’Assegno ordinario corrisposto dal FSBA o da Formatemp, non hanno l’obbligo di compilare tale modello, poichè la richiesta di intervento del sostegno al reddito non va inviata all’Inps.
ASSENZA MODELLO SR41: QUALI POSSIBILI SOLUZIONI?
L’azienda artigiana o l’agenzia di somministrazione, non essendo in grado di poter inviare il Modello Sr41, in quanto non soggetto all’obbligo, potrà sempre offrire all’Inps altra documentazione, quale ad esempio può essere la rendicontazione delle ore di assegno ordinario con riguardo a quel dipendente e con riferimento al periodo interessato (maggio 2020 in questo caso) rinveniente dal sistema informatico utilizzato. Oppure potrà compilare, firmare e inviare una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta il ricorso all’assegno ordinario, anche allegando documenti del LUL.
A tal proposito è bene precisare che non c’è da parte dell’Inps una specifica indicazione circa la documentazione alternativa da poter inviare, trattandosi di un ambito – quello del Fondo Artigiani o del Fondo lavoratori delle Somministrazione – che opera fuori dalla competenza dell’Inps. Pertanto può essere utile prendere contatti con la sede INPS più vicina per sapere quale documentazione ritengono di poter accettare.
Otello Bianchi