Con la circolare n. 107 l’INPS ha finalmente comunicato da quando decorre l’aumento del trattamento pensionistico a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, che hanno compiuto almeno 18 anni di età.
La norma, fino ad ora, riconosceva questo importo solo a coloro che avessero compiuto i 60 anni di età.
INPS comunica che il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione), quindi se si presenta la domanda a settembre il beneficio decorrerà dal 1° ottobre a prescindere dalla data in cui sarà accolta la domanda dall’Istituto.
Quindi l’Istituto conferma che per avere l’aumento va istruita apposita domanda.
“La decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020”, quindi per coloro che hanno fatto domanda nei mesi prima la decorrenza sarà comunque 1° agosto.
La circolare inoltre precisa che i titolari di pensione di inabilità che presentano la domanda di beneficio “entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto” dallo stesso beneficiario.
AUMENTO PENSIONE INABILITA’: REQUISITI DI REDDITO
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
L’INPS precisa anche che se marito e moglie hanno entrambi diritto all’incremento, questo “concorre al calcolo reddituale”, ciò significa che se l’aumento della pensione a uno dei due fa superare questi limiti di reddito, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.