Decreto agosto, ok del Senato: spunta una Indennità per chi ha perso la NASpI [ESCLUSIVA]

Il maxi-emendamento al Decreto agosto approvato oggi in prima battuta al Senato col voto di fiducia, introduce un ulteriore forma di sostegno al reddito per i lavoratori che sono stati espulsi dal mercato del lavoro e hanno cessato il trattamento NASpI.

Vediamo a quali categorie di lavoratori spetta.

Innanzitutto va detto che si tratta di una specifica «Indennità» pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, erogata fino al 31 dicembre e destinata ai lavoratori che hanno le seguenti caratteristiche:

  • appartengono ad aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia;
  • abbiano cessato di percepire la NASpI nel corso del 2020 (evidentemente anche sulla base della proroga della Naspi disposta dai Decreti dell’Emergenza).

Per volontà della Commissione Bilancio del Senato è stato messo un tetto a tale sussidio: 7,4 milioni di euro  per l’anno 2020.

L’Indennità avrà efficacia dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, che ora passerà alla Camera dei deputati per il voto di fiducia.

La norma introduce il comma 251-bis all’art. 1 della L. 145/2018. L’emendamento è passato su spinta della senatrice Antonella Campagna del M5S, di Termini Imerese (PA). Probabile quindi che l’azione parlamentare sia stata promossa perchè molti di coloro che beneficeranno di tale Indennità appartengono all’area di crisi complessa di Termini Imerese – Palermo.

La medesima Indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita è riconosciuta fino al 31 dicembre 2020 anche ai lavoratori:

  • delle aree di crisi complessa della Regione Campania
  • che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

Anche in questo caso l’Indennità è comprensiva della contribuzione figurativa ed è concedibile nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020.

L’indennità per i lavoratori della Campania non è compatibile con il Reddito di emergenza, inoltre non è erogabile a chi è:
– titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
– titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
– percettore dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
– percettore di reddito di cittadinanza.

Fonte: Senato.it