Quarantena non è sempre malattia: lo chiarisce l’INPS. Quanto ci perde il lavoratore?

Il chiarimento arriva da una nota dell’Inps dell’9 ottobre (messaggio n. 3653) che equivale a una sorta di «stretta» sulle regole della quarantena. Si tratta di una evoluzione del principio sancito dal Decreto Cura Italia di marzo secondo cui il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia, anche per quanto riguarda l’applicazione del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26 c.1)..

La quarantena non è sempre malattia. Non lo è, dice Inps, in questi casi.

QUARANTENA E SMART WORKING

Quando il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità smart working (vale a dire lavoro agile).

QUARANTENA STABILITA DA AUTORITA’ AMMINISTRATIVA

Nei casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa (es. obbligo di chiusura attività, divieto di trasferimento, ecc.), poichè non si tratta tecnicamente di quarantena. La quarantena (e quindi la possibilità di equipararla a malattia) “deve essere prevista da un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica” (es. ASL).

QUARANTENA ESTERA

Anche se i lavoratori assicurati in Italia si trovano all’estero e sono oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, tale provvedimento non può essere considerato di quarantena e quindi equiparato a malattia perchè tale indicazione – dice Inps – deve “provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie
italiane”.

QUARANTENA E TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Se il lavoratore è destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà (FIS. FSBA, ecc.), sono anche sospesi gli obblighi contrattuali con l’azienda, quindi in caso di quarantena è da escludere la possibilità di richiedere la specifica tutela prevista dalla malattia.

QUARANTENA EQUIPARATA A MALATTIA

Nei casi in cui la quarantena è equiparata a malattia (come da Decreto Cura Italia) il lavoratore avrà diritto al trattamento economico previsto dall’INPS eventualmente integrato dal datore di lavoro secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato, che nella generalità dei casi prevede un integrazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.

QUARANTENA NON EQUIPARATA A MALATTIA: DOMANDA INPS

Il lavoratore tenuto ad osservare il periodo di quarantena per i giorni di assenza da lavoro potrà accedere ad uno specifico Congedo per quarantena retribuito dall’INPS al 50%. Per avere il trattamento il lavoratore dovrà compilare e inviare la specifica domanda all’INPS.

La domanda – specifica l’Istituto – può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

QUARANTENA NON EQUIPARATA A MALATTIA: QUANTO CI PERDE IL LAVORATORE?

A conti fatti il lavoratore ci perde circa il 50% del suo stipendio per tutto il periodo di assenza per quarantena disposta dall’Autorità sanitaria.