NASpI e Dis-Coll, ancora due mesi: istruzioni INPS [UFFICIALE]

Con il messaggio n. 3830 del 21 ottobre Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla proroga di ulteriori due mesi delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll, disposta dal Decreto agosto, il cui periodo di fruizione termina nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Il Messaggio puntualizza che sono state messe a disposizione delle sedi periferiche delle apposite liste di domande Naspi/Dis-Coll prorogabili, il cui periodo di fruizione termina nel periodo 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, per le quali si deve procedere alla proroga della prestazione; dalla lista non sono compresi coloro che risultano aver già percepito Bonus Covid.

Inoltre, rimanendo in tema di incompatibilità, saranno escluse le domande di Naspi e di Dis-Coll relative a coloro che alla data del 29 settembre 2020 abbiano presentato domanda di certificazione, Ape Sociale – pensione lavoratori precoci, e per le quali sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di certificazione. 

NASPI E LAVORO SUBORDINATO

Il Messaggio ricorda che in caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, è previsto l’inserimento automatico del periodo di durata del rapporto di lavoro per la conseguente sospensione della prestazione per il periodo interessato.

Attenzione: l’Istituto precisa che prima di procedere con la proroga dell’indennità saranno effettuate ulteriori verifiche.

NASPI E LAVORO INTERMITTENTE

In caso di un rapporto di lavoro di tipo intermittente è possibile inserire i periodi di sospensione solo se il rapporto di lavoro non abbia una durata superiore a sei mesi. Se la durata del rapporto di lavoro di tipo intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi, l’Inps contattaterà l’assicurato per chiedere di comunicare, alternativamente, o le giornate di effettivo lavoro prestato per il successivo inserimento delle stesse e la conseguente sospensione della prestazione per le predette giornate, oppure il reddito derivante dal predetto rapporto di lavoro. 

NASPI E LAVORO AUTONOMO

Nel caso emerga lo svolgimento di attività lavorativa autonoma è necessario contattare l’assicurato per chiedere allo stesso conferma circa lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, nonché di effettuare la comunicazione del reddito annuo presunto derivante dall’attività eventualmente svolta per il conseguente abbattimento della prestazione. Le medesime istruzioni valgono anche per la gestione della proroga delle domande di Dis-Coll. 

NASPI E RICALCOLO DEL PERIODO

Al termine delle citate verifiche, se vi sono tutti i requisiti previsti, si potrà procedere con l’estensione del periodo per effettuare il ricalcolo della durata della prestazione

NASPI E IMPORTO DELL’INDENNITA’

Il calcolo della misura della prestazione è stato adeguato in modo tale che l’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive sia pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Fonte: unicolavoro.ilsole24ore.com