Reddito di Emergenza, nuovo Messaggio Inps: chi può fare domanda, chi no

​Pubblicato un nuovo il Messaggio Inps (n. 4247 del 12 novembre) con nuove indicazioni misure in materia di Reddito di Emergenza (c.d. Rem) ai sensi dell’art. 14 del Decreto Ristori (DL 137).

REDDITO EMERGENZA NOVEMBRE E DICEMBRE: CHI NON DEVE FARE LA DOMANDA

Per i nuclei familiari già beneficiari del Rem ai sensi D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), vale a dire coloro che hanno fatto la domanda del precedente beneficio (per due mensilità) entro il 15 ottobre, il riconoscimento è d’ufficio, a questi spetteranno quindi due ulteriori quote di Rem per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 senza dover presentare domanda.

REDDITO EMERGENZA NOVEMBRE E DICEMBRE: CHI PUO’ FARE DOMANDA

Per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Rem, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto (per mancanza di requisiti), è riconosciuta la possibilità di richiedere il nuovo Rem ai sensi del Decreto Ristori, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020 entro il 30 novembre.

Il beneficio può essere altresì riconosciuto anche ai nuclei che già hanno beneficiato del Rem previsto dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), vale a dire coloro che hanno presentato la precedente domanda entro il 31 luglio 2020, con la precisazione che tali nuclei dovranno presentare una nuova domanda qualora non abbiano ottenuto anche il Rem ai sensi del D.L. 104/2020.

REDDITO EMERGENZA NOVEMBRE E DICEMBRE: REQUISITI

I nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem del Decreto Ristori dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • – Essere residente in Italia;
  • – Avere un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore all’importo della mensilità dello stesso REM, calcolata secondo i parametri previsti dal DL Rilancio: in altre parole occorre aver percepito un importo inferiore a quello che si “chiede” (vedi tabella in basso);
  • – l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito uno dei Bonus 1.000 euro previsti dal Decreto Ristori;
  • – Avere un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore alla soglia di 10.000 Euro, incrementata di 5.000 Euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 Euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un  componente in condizione di disabilità grave  o  di  non  autosufficienza  come definite  ai  fini   dell’Indicatore   della   Situazione   Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • – Un valore ISEE inferiore a 15.000 Euro.

REDDITO EMERGENZA NOVEMBRE E DICEMBRE: COME CALCOLARE L’IMPORTO

Tabella per calcolare il Rem. Ad esempio un nucleo familiare composto da due adulti e un bambino chiederà 640 euro, conseguentemente il reddito del mese di settembre 2020 non deve essere superiore a 640 euro. E così via per le altre situazioni famialiari.

REDDITO EMERGENZA NOVEMBRE E DICEMBRE: COME FARE DOMANDA

  • Il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:
  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
    i Centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

In caso di concessione del beneficio, il Rem viene erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020 mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato, secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

V.G.