Cassazione: l’indennità sostitutiva delle ferie è soggetta a contribuzione decorsi 18 mesi dalla maturazione

Con la sentenza 26160/2020, la Cassazione afferma che costituisce base contributiva imponibile l’importo corrispondente all’indennità per le ferie non godute una volta decorsi 18 mesi dalla maturazione.

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Fonte: lavorosi.it