Scuola, accordo sugli scioperi: ecco cosa cambia per alunni e famiglie

Dopo più di 20 anni è stato firmato il nuovo accordo tra ARAN e sindacati per la regolamentazione dello sciopero del personale scolastico. L’accordo costituisce un punto di mediazione, da un lato, tra l’esigenza di garantire i servizi pubblici essenziali e, dall’altro, sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero relativo al comparto Istruzione e Ricerca a coinvolge circa 1 milione di dipendenti.

Lo rende noto l’ARAN con un comunicato apparso sul proprio sito.

Oltre al personale del comparto pubblico Istruzione e Ricerca l’accordo coinvolge gli alunni, i primi utenti del servizio, e le loro famiglie. Queste le principali novità dell’intesa:

1) Vengono incrementate le prestazioni indispensabili sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e viene previsto un limite alle ore di sciopero che complessivamente possono incidere sulla singola classe, individuato al massimo nel 10% dell’orario complessivo annuo.

In altri termini una singola classe subirà scioperi per al massimo il 10% dell’orario complessivo annuo. Non è stata invece accolta la richiesta di ARAN di prevedere un contingente minimo di personale scolastico di caso di sciopero.

2) Viene riconosciuto un luogo di confronto tra Aran, Ministero dell’Istruzione e Sindacati per verificare se limite del 10% possa ritenersi adeguato a superare le criticità rappresentate, conciliando il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all’istruzione. In caso di criticità i sindacati potrebbero ottenere l’adeguamento dell’accordo.

3) Per l’utenza del servizio (alunni e famiglie) viene riconosciuto il diritto ad una migliore informazione al fine di arginare il disservizio causato non tanto dall’effettiva azione di sciopero quanto dalla proclamazione della stessa (cosiddetto effetto annuncio). Da questo punto di vista gli utenti ottengono:

a) il diritto ad un’informazione più completa attraverso organi di stampa, ai quali andranno indicati non solo i tempi e le modalità dell’azione di sciopero (es. intera giornata lavorativa) ma anche le percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi indetti dalle medesime sigle sindacali;

b) un’informazione più completa alle famiglie, alle quali verranno comunicate le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ad alcuni dati (rappresentatività a livello nazionale, percentuale di voti ottenuti alle elezioni RSU, percentuale di adesione nei precedenti scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali). Questi dati serviranno agli utenti per farsi un’opinione più realistica dell’impatto dello sciopero, soprattutto quello indetto da sindacati che rappresentano una percentuale ridottissima di lavoratori;


4) I sindacati si sono impegnati a definire, con il prossimo CCNL, tipologie e modalità attuative di altre forme di astensione collettiva – ad esempio lo sciopero “virtuale” – che potrebbero costituire strumenti innovativi di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto all’istruzione.

La Preintesa verrà inviata alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per la valutazione di idoneità prevista dall’art. 2, comma 4, della L. 146/1990 e succ. mod. ed int.. Solo a seguito di delibera di idoneità l’Accordo diverrà efficace.

Fonte: aranagenzia.it