La 13a mensilità del 2020 non sarà come quella degli altri anni per i lavoratori che in questi mesi sono stati coinvolti dalle sospensioni di lavoro e indennizzati con la cassa integrazione.
Il lavoratore, infatti, mensilmente matura un rateo di 13a – in alcuni ccnl chiamata gratifica natalizia, ma è la stessa cosa – , ciò non accade per tutte le ore in cui il lavoratore è stato messo in cassa integrazione. Di conseguenza, non è prevista maturazione di retribuzione differita, tale è la 13a.
CIG A ZERO ORE
Per coloro a cui il rapporto lavorativo è stato sospeso per tutte le ore prevista da contratto, a fine anno da tutte le quote di 13a maturata saranno esclusi i mesi in cui l’attività lavorativa era stata sospesa a causa del Cig, con una conseguente riduzione di questa mensilità.
CIG A ORARIO RIDOTTO
Nel caso in cui la cassa integrazione richiesta per il lavoratore abbia portato solo ad una riduzione dell’orario lavorativo, invece della completa sospensione, si maturano due diverse quote di 13a: quella per le ore considerate di effettivo lavoro (comprese le ore di malattia, infortunio, ecc.) e quelle relative ai periodi di cig.
Se in questo caso l’80% della retribuzione non supera il massimale orario di integrazione salariale previsto dall’Inps, il datore di lavoro dovrà corrispondere anche una parte delle mensilità aggiuntive fino a raggiungere il limite del massimale. In altre parole la 13a viene riproporzionata.