Stiamo parlando dell’Assegno di incollocabilità Inail. Si tratta di una prestazione economica a favore dei lavoratori invalidi per infortunio o malattia professionale, che percepiscono la rendita diretta e che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria prevista dalla L. 68/99.
Per ottenere l’assegno è necessario il possesso di determinati requisiti, in particolare, l’invalido deve avere:
L’importo dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2020, secondo il decreto del ministero del Lavoro dell’11 giugno 2020, n.68, (sulla base della delibera dell’Inail del 21 maggio 2020, n. 11) ammonta a 263,37 euro e viene erogato mensilmente.
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore dovrà presentare la domanda presso la sede Inail d’appartenenza, nella quale dovrà allegare, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, in quest’ultimo caso dovrà essere presentata la relativa certificazione) e la fotocopia del documento di identità.
Il titolare della rendita presenta o inoltra la richiesta alla sede INAIL competente in base al suo domicilio o tramite:
– sportello della Sede competente;
– posta ordinaria;
– Pec (posta elettronica certificata).
Il lavoratore può anche farsi assistere da un patronato.
L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.