I Dpcm di Conte sono illegittimi: arriva la sentenza

Arriva la sentenza che mette fuori gioco i Dpcm del Governo Conte.

A darne notizia è il quotidiano on-line ilgiornale.it che scrive di un pronunciamento del Tribunale di Roma che ha dichiarato i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri “caducabili”, ovvero non producono effetti reali e concreti dal punto di vista giurisprudenziale, quindi sono da annullare.

Viene evidenziato che non vi è alcuna legge ordinaria che attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario“.

Dunque i Dpcm sono incostituzionali? Si legge che “hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà. Invece avrebbero richiesto

Sarebbe stato invece necessario “un ulteriore passaggio in Parlamento diverso” rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto Io resto a casa e del Cura Italia, poichè intervengono – comprimendoli – sui diritti di libertà dei cittadini.Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale“, viene aggiunto.

Per essere validi i Dpcm, come atti amministrativi, devono innanzitutto essere motivati ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990, spiega il quotidiano on-line.

Più nello specifico le disposizioni del Dpcm non sono mai state accompagnate dalle reali motivazioni delle scelte prese. Alla base di ogni decisione, infatti, sono sempre state prese a riferimento le valutazioni del Comitato tecnico-scientifico, le cui analisi – si legge nel dispositivo – sono rimaste riservate agli ambienti governativi per diverso tempo e sono state rese pubbliche solo più in avanti, a ridosso delle scadenze dei Dpcm stessi: “Ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale”.

Il Dpcm resta un atto amministrativo, sottolinea la sentenza, pertanto ai sensi della nostra Costituzione non ha la facoltà di restringere le libertà fondamentali, anche se a “legittimarlo” è un atto che invece ha forza di legge.

Fonte: ilgiornale.it