Fondo Artigiani, arriva la sentenza del TAR Lazio: cosa cambia per artigiani e lavoratori

E’ arrivata l’attesa sentenza del TAR Lazio sull’obbligo di iscrizione da parte delle aziende artigiane all’EBNA e al FSBA. Lo rende noto l’associazione sindacale Conflavoro PMI con una nota stampa.

Con una sentenza del 24 dicembre scorso il Tar del Lazio ha confermato definitivamente le ragioni degli artigiani: per poter accedere agli ammortizzatori sociali con causale Covid non è necessaria l’iscrizione all’EBNA e al FSBA, come moltissime attività sono state invece costrette a fare su richiesta dei due medesimi organismi” si legge sul comunicato.

Dal comunicato arriva anche una precisazione: “la sentenza del Tar del Lazio ha ribadito in maniera chiara e definitiva come il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, in questo contesto emergenziale, aveva solo il compito di distribuire alle aziende artigiane il denaro, oltre 1,6 miliardi, stanziato dallo Stato allo stesso FSBA affinché facesse ‘da ponte’ per soddisfare le domande di cassa integrazione, velocizzando le pratiche e senza chiedere nulla in cambio ai beneficiari”.

Insomma, secondo quanto scrive Conflavoro PMI, per il giudice amministrativo il Fondo Artigiani aveva solo il compito di distribuire le risorse dell’assegno ordinario stanziate dal Decreto Cura Italia in poi e ricevute dal Ministero del Lavoro. Il FSBA invece, ai sensi di legge e degli accordi, aveva chiesto alle aziende non versanti la contribuzione di regolarizzare la loro posizione (36 mensilità arretrate per ogni dipendente) con un sistema di rateizzazione.

SENTENZA TAR LAZIO: COSA CAMBIA PER GLI ARTIGIANI?

Secondo quello che si legge sul comunicato di Conflavoro Pmi, che in giudizio è stata assistita dallo Studio legale Leone Fell & C., “dopo questa sentenza, tutte le aziende artigiane che dal 1° di gennaio 2021 avrebbero dovuto iniziare a versare i contributi relativi alle 36 mensilità pregresse potranno rivolgersi alla nostra associazione per ottenere la tutela loro spettante“.

Dunque un vero e proprio invito a tutti gli artigiani, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono tenuti ad avviare la rateizzazione delle contribuzione richiesta da FSBA, a non versare e farsi assistere da Conflavoro Pmi per l’applicazione di questo diritto.

Ciò perchè, continua il comunicato, “il Tar del Lazio ha chiaramente affermato che la presentazione della domanda di cassa integrazione non comporta l’assunzione di nessun obbligo contributivo nei confronti dell’Ente e del Fondo Bilaterale dell’Artigianato”. Conseguentemente anche altre aziende potrebbero essere interessate a far valere questo diritto.

SENTENZA TAR LAZIO: COSA CAMBIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEGLI ARTIGIANI?

Fermo restando che per dare una risposta completa e il più possibile esaustiva occorre innanzitutto poter leggere il testo ufficiale della sentenza, quello che qui si può dire è che per i lavoratori nulla cambia sul piano del diritto a ricevere il trattamento di cassa integrazione covid19 richiesto dall’azienda. Il comunicato, infatti, parla del riconoscimento del diritto a ricevere l’assegno ordinario con ”causale Covid19” – in questa fase di emergenza epidemiologica utilizzata da tutte le aziende – in assenza di contribuzione da parte del datore di lavoro.

Certo è invece che i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane che dal 1° gennaio 2021 non verseranno la contribuzione a FSBA, non si vedranno sottrarre in busta paga la quota a loro carico, pari allo 0,15% dell’imponibile ai fini INPS, obbligatoria dal 1° luglio 2016.

Ot.Bi.