Durante una diretta Facebook organizzata da Fiscal Focus è intervenuto l’Avvocato Nicolo Vella, dello Studio legale Leone-Fell che ha assistito una trentina di imprenditori artigiani che hanno portato in giudizio il Fondo Artigiani-FSBA chiedendo di dichiarazione illegittima una Delibera del Fondo che chiedeva l’iscrizione allo stesso per accedere alle prestazioni dell’Assegno ordinario con “causale covid19” previste dal Decreto Cura Italia e poi dai decreti successivi. Iscrizione che doveva realizzarsi con un piano di rateizzazione posticipato al 1° gennaio 2021 per 36 mensilità, ma relativo ad una contribuzione pregressa non versata (requisito previsto dal regolamento del Fondo per poter richiedere le prestazioni).
Ecco quanto dichiarato dall’Avvocato Vella, e rimarcato dal Direttore di Fiscal Focus Antonio Gigliotti, a proposito dell’obbligo di versamento previsto dal 1° gennaio 2021: “Nessun contributo in relazione alle mensilità pregresse – quindi precedenti all’iscrizione – dovrà essere versato al fondo bilaterale, questo è un punto già chiarito”.
Va tuttavia precisato, evidenzia Vella, che qualora un artigiano “decidesse di chiedere al fondo bilaterale una qualunque prestazione” in quel caso “il regolamento del fondo bilaterale prevede che per accedere alle prestazioni è necessario avere una regolarità contributiva di almeno 36 mesi”. Ma questa è un’altra ipotesi, precisa.
SENTENZA TAR LAZIO FSBA: NESSUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE
Tornando alla sentenza, poiché il TAR chiarisce che “l’iscrizione per chiedere la cassa integrazione non può assurgere a fatto costitutivo per il sorgere dell’obbligo nei confronti del fondo” si evince che “nessun contributo dovrà essere versato dagli artigiani che si sono iscritti al fondo bilaterale dopo il 17 marzo”.
Chiaramente questo è un diritto riconosciuto dal giudice amministrativo nei confronti degli artigiani che hanno fatto ricorso, precisa Vella: “le sentenze fanno stato tra le parti. Sicuramente gli artigiani che hanno fatto ricorso godranno direttamente dei benefici di quella sentenza, però da quella sentenza possono essere estratti anche dei principi giuridici” che potranno – i principi dunque e non la sentenza – “servire a tutelare la posizione degli altri artigiani”.
SENTENZA TAR LAZIO FSBA: COSA POSSONO FARE GLI ARTIGIANI CHE NON HANNO FATTO RICORSO
Gli artigiani che non hanno fatto ricorso e che hanno da sempre pagato la quota di iscrizione al Fondo potranno recuperare quelle somme o la loro posizione deve ritenersi cristallizzata e non si può fare più niente?
Secondo Vella “qualunque artigiano può in via del tuo stragiudiziale chiedere al Fondo Bilaterale di rimborsare gli importi in quanto trattasi di un indebito oggettivo”. Tuttavia può accadere che il Fondo “prevederà un rimborso senza fare troppe storie” anche se, puntualizza, sono convinto che “il fondo non rimborserà proprio nulla”.
E se FSBA manda un’ingiunzione di pagamento agli artigiani? Sempre secondo Vella, se questo dovesse accadere e l’artigiano non volesse pagare “può rivolgersi al giudice ordinario per far valere le sue ragioni”.
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