Che tipo di retribuzione spetta per la festività del 1° gennaio? Paga solo il datore di lavoro? Segue un’illustrazione delle principali soluzioni applicative a seconda se si tratta di un giorno di lavoro, non lavoro, è in corso una assenza giustificata o, più specificamente, si è in cassa integrazione.
1° GENNAIO LAVORATO: COME SI CALCOLA
Al dipendente che abbia lavorato il 1° gennaio spetta a seconda dei casi:
1° GENNAIO NON LAVORATO: COME SI CALCOLA
I lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (cd. Retribuzione mensilizzata), normalmente gli impiegati, hanno diritto alla normale retribuzione per il primo giorno dell’anno. Ad esempio se nel mese di gennaio lavora regolarmente e l’unico giorno di assenza risulta essere il primo gennaio che è un festivo, la sua retribuzione mensile resterà invariata.
La situazione è diversa per i lavoratori che sono retribuiti ad ore, normalmente gli operai. A meno che il CCNL non preveda diversamente, per la festività non lavorata del 1° gennaio spetta la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno. Ad esempio se un dipendente ha una retribuzione oraria lorda pari a 10,00 euro e il tempo pieno è fissato a 40 ore settimanali, la retribuzione spettante per il 1° gennaio sarà:
1° GENNAIO: ASSENZA GIUSTIFICATA CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
In caso di assenze giustificate con diritto alla conservazione del posto ai dipendenti spetta comunque il compenso per le festività. Si tratta dei casi di:
Per le assenze coperte da un trattamento economico a carico di INPS o INAIL, il datore deve intervenire per riconoscere un importo che integri quanto già erogato dagli enti citati.
1° GENNAIO IN CASSA INTEGRAZIONE: COME SI CALCOLA
Durante la cassa integrazione o assegno ordinario FIS/FSBA/FORMATEMP la giornata del 1° gennaio è integrata dall’Inps.
L’Inps però chiarisce per quanto riguarda la retribuzione delle festività infrasettimanali degli operai durante la cassa integrazione c’è una differenza tra le prime due settimane di cassa integrazione ordinaria o in deroga (primi 15 giorni di integrazione salariale) e i periodi successivi:
“Si precisa che sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell’ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti”;
“Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (sempre in virtù dell’art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane”.
Nel primo dei due casi la giornata è quindi a carico del datore di lavoro.