L’Epifania 2021 che quest’anno cade di mercoledì. Che tipo di retribuzione spetta per questa festività? Paga solo il datore di lavoro? Quando paga Inps?
Segue un’illustrazione delle principali soluzioni applicative a seconda se si tratta di un giorno di non lavoro (festività goduta), di lavoro, o si è in cassa integrazione.
FESTIVITA’ EPIFANIA NON LAVORATA
Quando le festività non sono lavorate e quindi godute, ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore quali, ad esempio, gli operai di alcuni CCNL, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Per gli impiegati e altre categorie che hanno la retribuzione mensilizzata (in misura fissa mensile) la festività dell’Epifania è già compresa nello stipendio.
FESTIVITA’ EPIFANIA LAVORATA
Se l’Epifania è lavorata, la retribuzione giornaliera è incrementata delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come previsto dal Ccnl di riferimento.
FESTIVITA’ EPIFANIA LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE, CIG IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO
Quando la festività dell’Epifania interviene in un periodo di sospensione del rapporto di lavoro in cui interviene un ammortizzatore sociale, la retribuzione prevista per la festività non rientra fra gli elementi di competenza da parte della Cassa (Inps o FSBA) perché a carico dell’azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Non rientrano tra gli elementi integrabili da parte della Cassa (Inps o FSBA) neppure la festività infrasettimanale che ricade nei primi 15 giorni della sospensione del rapporto di lavoro. Anche questa è a carico azienda.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa (Inps o FSBA) per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Infine va ricordato che in caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare (ANF).