La doccia fredda arriva con la circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate. E’ dunque ora ufficiale: il Superbonus del 110% per specifici interventi edili in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici non può essere usufruito da tutti.
La conferma arriva da Italiaoggi.it che in una news scrive:
“L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione del 110% spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, con la conseguenza che anche i soggetti residenti all’estero, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione della corrispondente detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, ma soltanto nel caso in cui gli stessi possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (restano esclusi, per esempio, le persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato)”.
Un esempio è costituito dai soggetti cd. incapienti, a questi non spetta la detrazione per le eventuali spese su cui la legge prevede l’applicazione del Superbonus 110% (es. per partecipazione a spese condivise in condominio.