Con effetto dal 1° gennaio 2021, come previsto dal decreto legislativo 148/2015, gli importi del trattamento di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva delle mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA, STRAORDINARIA, CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2021, maggiorati dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile riconoscere il massimale più alto.
Retribuzione mensile lorda | Importo Lordo | Importo Netto* |
Inferiore o uguale a 2159,48€ | 998,18€ | 939,89€ |
Superiore a 2159,48€ | 1.199,72€ | € 1.129,66 |
*Al netto dei contributi sociali (5,84%)
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA NASPI
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Devono risultare in stato di disoccupazione, devono far valere nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione, devono far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario
Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni.
La NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
per giusta causa (come da circolare n. 163 del 20 ottobre 2003).
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro (Art. 7 Legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, che si applica nelle imprese con più di 15 dipendenti). Lo stesso vale in caso di ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, (art.14 c.3 D.Legge n.104 14 agosto 2020).
Misura dell’indennità NASpI
Esempio di calcolo per l’anno 2021 per coloro che possono vantare i 4 anni completi di contribuzione.
Retribuzione mensile indennizzabile (RMI)
Imponibile contributivo degli ultimi 4 anni (rilevabile ad esempio dall’estratto contributivo) da dividere per 208 (numero dei settimane nei 4 anni) x 4,33.
RMI fino a 1.227,55 euro mensili
L’indennità sarà pari al 75% del suddetto importo:
1.227,55 x 75% = 920,66 €
RMI superiore a 1.227,55 euro mensili
L’indennità sarà pari al 75% del suddetto importo + il 25% della parte eccedente:
(RMI – 1.227,55) X 25% + 920,66 €
Il massimo di indennità erogabile nel caso in cui il risultato del suddetto calcolo fosse superiore è di 1.335,40 € per i primi 3 mesi.
Dal 4° mese la misura dell’indennità sarà ridotta del 3% fino al 24° mese.
Esempio
4° mese 1.335,40 – 3% = 1.295,34 €;
5° mese 1.295,34 – 3% = 1.256,48 €;
6° mese 1.256,48 – 3% = 1.218,78 €
7° mese 1.218,78 – 3% = 1.182,22 €
8° mese 1.182,22 – 3% = 1.146,75 €
9° mese 1.146,75 – 3% = 1.112,35 €
10° mese 1.112,35 – 3% = 1.078,98 €
… e così via fino al 24° mese.
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Fonte: fiom-cgil.it