Cig per lavoratori in permanenza domiciliare nel «primo Lockdown»: precisazioni INPS

Il Decreto agosto ha previsto una particolare tutela per i lavoratori – domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio – che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche territorialmente competenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.

L’Inps a tal proposito con Messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021 ha offerto ulteriori dettagli applicativi su come fare la domande.

In particolare, la norma si applica esclusivamente ai datori di lavoro con sede nelle Regioni:

  • Emilia-Romagna,
  • Veneto,
  • Lombardia.

E si applica alle sole aziende che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti.

A queste aziende l’Inps offre la possibilità di presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare». Dunque una causale ancor più specifica dalla causale standard “covid-19”.

Questi trattamenti sono applicabili solamente per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e vanno commisurati alla durata delle misure previste dai provvedimenti restrittivi emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.

L’Inps sottolinea che la disposizione di cui trattasi ammette allo specifico trattamento di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’art. 26 del Dl Cura Italia, vale a dire del trattamento di malattia Inps nei casi per i quali era prevista la “sorveglianza attiva” (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria, ecc.).

Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una Autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.