Congedi per genitori e bonus baby-sitting. Decreto Legge n. 30, 13 marzo 2021 Art. 2

1) Il genitore di figlio convivente minore di sedici anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

  • dell’infezione da Covid-19 del figlio;

  • alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

2) Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

  • alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio; 

  • alla durata della quarantena del figlio.

Tale beneficio di cui è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, oltre al riconoscimento della contribuzione figurativa.

3) Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

  • durata dell’infezione da Covid-19 del figlio;

  • durata della quarantena del figlio,

possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità del 50% della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

4) In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

  • durata dell’infezione da Covid-19 del figlio; 

  • durata della quarantena del figlio.

di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

5) Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai punti 2 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai punti 2 e 4, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui al punto 1.

Le misure si applicano dal 15 marzo e fino al 30 giugno 2021.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 15 marzo 2021

 

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Fonte: fiom-cgil.it