Bonus 2.400€ a stagionali, intermittenti, occasionali, tempi determinati: nuovi requisiti e domanda

Il testo del Decreto Sostegni è stato definito e oggi sarà approvato dal Consiglio dei Ministri.

Nel documento vengono messi a fuoco i beneficiari del Bonus 2.400 euro che – contrariamente a quanto scritto nei giorni scorsi – pare non sarà diviso in 3 mensilità da 800 euro ma sarà erogato in un’unica soluzione.

A chi spetta questo Bonus?

Secondo quanto stabilisce la norma questa “indennità onnicomprensiva” spetta ai soggetti già beneficiari del Bonus previsto dal Decreto Ristori di del 28 ottobre 2020.

Vale a dire spetta a:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Bonus 2.400 euro inoltre spetta anche a queste categorie di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale dì almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lo stesso Bonus è riconosciuto ai lavoratori dipendenti a tempo determinato (non stagionali) del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

BONUS DECRETO SOSTEGNI: DOMANDA INPS

Per ottenere il Bonus questi ultimi lavoratori devono fare invece domanda all’Inps (lo dice espressamente la norma) e non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione diretta.

Secondo la relazione illustrativa la domanda va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021. Prima di presentare la domanda occorre attendere le istruzioni Inps.

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