Proroga blocco licenziamenti bozza Decreto Sostegni: novità per industria, artigiani, turismo [ESCLUSIVA]

Mentre il Consiglio dei Ministri si sta tenendo in queste ore, Tuttolavoro24.it ha potuto visionare la bozza del decreto Sostegni, ed è in grado di anticipare ai propri lettori le novità riguardanti il blocco dei licenziamenti.

PROROGA BLOCCO DEI LICENZIAMENTI: INDUSTRIA E EDILIZIA

All’art.7, dedicato alle nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, vengono confermate alcune ipotesi avanzate nei giorni addietro circa una possibile proroga del blocco dei licenziamenti in settori chiave del nostro Paese quali l’industria, l’edilizia, il commercio, l’artigianato e il turismo.

Nella bozza – art.7, comma 9 – leggiamo:

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge“.

Ciò significa che i lavoratori delle aziende coperte da Cig ordinaria quali industria ed edilizia (anche artigiane) – indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza – potranno beneficiare di una proroga del blocco dei licenziamenti per ragioni economiche che garantirà uno “scudo” a questi lavortatori fino al 30 giugno 2021.

PROROGA BLOCCO DEI LICENZIAMENTI: ARTIGIANATO, COMMERCIO, TURISMO, ECC.

Differente è la situazione per quelle aziende tutelate da misure di sostegno come assegno ordinario e Cig in deroga – artigianato, commercio, turismo, ecc. – la cui proroga del blocco sarà più lunga e verrà estesa fino al 31 ottobre 2021. Nella bozza del decreto legge, infatti, possiamo leggere all’art.7, comma 10:

Dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge“.

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