Reddito di emergenza per chi ha terminato NASpI o DIS-COLL: spettano solo 400€?

Il Governo Draghi ha portato una novità per i disoccupati privi di ogni forma di sostegno al reddito che non hanno i requisiti per accedere al Reddito di cittadinanza.

L’art. 12 del decreto Sostegni infatti prevede che il Reddito di emergenza può essere erogato anche ai lavoratori che hanno cessato di beneficiare la NASpI (lavoratori dipendenti) o la DIS-COLL (collaboratori coordinati e continuativi) tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

REM PER CHI HA TERMINATO NASPI: REQUISITI

La norma dice che le 3 mensilità di Rem sono erogate a prescindere dal possesso dei requisiti standard, quindi in buona sostanza rileva uno solo requisito: quello di aver cessato la fruizione di NASpI e DIS-COLL.

Tuttavia l’accesso al Rem è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti reddituali:

– un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,  accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro (quindi 25.000) in caso di presenza nel nucleo familiare di un  componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 

– in presenza di un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro. 

REM PER CHI HA TERMINATO NASPI: QUANTO SPETTA

La norma stabilisce anche che a tali categorie il Rem è riconosciuto “nella misura prevista per i nuclei composti da un unico componente“. Se si osserva la tabella che segue, in cui è definito lo schema in base al quale è attribuito il valore del Rem per ogni mese, ciò potrebbe significare che ai lavoratori che hanno cessato NASpI e DIS-COLL viene riconosciuto l’importo minimo di 400 euro, che è quello previsto – appunto per i nuclei familiari composti da un unico componente. Per avere conferma di questa interpretazione, però, è bene attendere la circolare Inps.

L’accesso al Rem da parte di queste categorie di disoccupati è incompatibile con:

  • il beneficio del Bonus 2.400 euro previsto del Decreto Sostegni;
  • l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro a chiamato senza diritto alla indennità di disponibilità;
  • il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • la pensione diretta o indiretta, escluso l’assegno ordinario di invalidità.
  • il reddito di cittadinanza.

La domanda dovrà essere presentata all’Inps entro il 30 aprile. Tuttavia prima della presentazione occorre attendere le specifiche istruzione dell’Istituto.

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