Bonus baby-sitter 2021, primo messaggio INPS: non è per tutti, escluso lo Smart working

Arrivano le prime indicazioni Inps sul Bonus baby sitter del Decreto Sostegni con il messaggio n. 1296.

Come prevede la legge il Bonus può essere utilizzato per acquistare a favore di figli conviventi minori di anni 14:

  • servizi di baby-sitting
  • per servizi integrativi per l’infanzia.

Tale esigenza può sorgere nel momento in cui i figli si trovino in una delle seguenti condizioni alternative:
– hanno contratto il Covid 19;
– sono in condizione di quarantena per contatto stretto avvenuto ovunque, purché la quarantena sia disposta da provvedimento della Asl;
– in caso di svolgimento di Didattica a Distanza.

BONUS BABY-SITTER: BENEFICIARI

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

BONUS BABY-SITTER: IMPORTO

L’importo del Bonus può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.

BONUS BABY-SITTER: ACQUISTO SERVIZI EDUCATIVI E CENTRI ESTIVI

In alternativa alla erogazione del Bonus attraverso il Libretto famiglia, il beneficiario può essere erogato direttamente al beneficiario a fronte di giustificate spese per centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido erogato dall’Inps.

BONUS BABY-SITTER: QUALE GENITORE?

Il beneficio può essere usufruito da un genitore, a condizione che l’altro non acceda alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto (smart working o congedo parentale), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

In altri termini può essere fruito solo se l’altro genitore:

  • non è in smart working;
  • non è in congedo parentale;
  • non è disoccupato;
  • non è in cassa integrazione, cig in deroga, assegno ordinario.

BONUS BABY-SITTER: NON ISCRITTI ALL’INPS

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

BONUS BABY-SITTER: DOMANDA
Il messaggio chiarisce che al momento non è ancora possibile fare domanda del Bonus. Intanto l’Inps fa sapere che sono in corso le procedure di adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande.

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