Decontribuzione Sud, INPS: stop ai ‘furbetti’ del Nord. Ecco da quando [UFFICIALE]

Con un po’ di ritardo, ma è arrivato. Il provvedimento Inps che mette un freno ai ‘furbetti della decontribuzione’ che, raggirando le norme e i suoi obiettivi, utilizzano le risorse che l’Unione europea destina ai lavoratori e alle imprese del Meridione.

Si tratta del messaggio Inps 31 marzo 2021, n.1361.

Ma vediamo come è andata. Il Decreto agosto 2020 e poi la legge di Bilancio per il 2021 hanno previsto la cd. “decontribuzione Sud”, uno strumento che riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, uno ‘sconto’, prorogato al 31 dicembre 2029, del versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.

In assenza di chiare indicazioni di segno contrario in questi mesi era accaduto che lo sgravio venisse accordato anche ai lavoratori somministrati impiegati per prestazioni rese per aziende che non si collocano nelle regioni del Sud.

Dal mese di aprile cambia tutto e a dirlo è proprio l’Inps: “la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo quando il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.

DECONTRIBUZIONE SUD: VERSAMENTI FINO AL 31 MARZO

Cosa succede ai contributi da pagare fino al 31 marzo 2021? Le agenzie di somministrazione potranno fruire lo stesso dello sconto contributivo o dovranno restituire tutto? La risposta ce la dà proprio l’Inps:

“nei casi in cui, seguendo le precedenti istruzioni, il periodo sia stato agevolato per agenzie di lavoro collocate nelle regioni del sud, per lavoratori impiegati in utilizzatori con sede al Nord, non è richiesta la restituzione dello sconto fruito. Questo vale per i conguagli effettuati fino alla data del 31 marzo 2021“.

Dunque l’Inps fa sapere che intende ‘chiudere un occhio’ sullo sgravio contributivo che attiene ai periodi che precedono il 1° aprile.

DECONTRIBUZIONE SUD: REQUISITI

L’istituto inoltre ricorda, che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid-19 che prevede i seguenti requisiti:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

DECONTRIBUZIONE SUD: RECUPERO DELLO SGRAVIO

Per quanto riguarda il recupero retroattivo dello sgravio l’Inps precisa che questo va effettuato secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS 22 ottobre, n. 122 e nella circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33.

Per il conguaglio c’è tempo fino al 31 dicembre 2021.

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