Bonus baby sitter vietato per parenti o affini, Il Sole 24 Ore: lo dice Inps

Dopo aver aperto le procedure per fare la domanda del Bonus per acquistare i servizi di baby sitter a partire dall’8 aprile, Inps ha diramato solo ieri le istruzioni con la circolare n. 58 che, a dirla tutta, prevedono novità anche di rilievo che probabilmente sarebbe stato meglio segnalare prima all’utenza.

Una di queste è messa in evidenza dal Quotidiano Lavoro de Il Sole 24 Ore che scrive:

“Il baby sitter non può essere un parente o affine fino al terzo grado, mentre è possibile che tra genitore e baby sitter ci sia stato un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa conclusa da meno di sei mesi“.

Insomma il bonus “non può essere utilizzato per acquistare prestazioni rese da familiari, dice Inps, che – in fase di compilazione della domanda – richiede anche una “dichiarazione da parte dell’utilizzatore attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci”.

Problema tutt’altro che secondario per coloro che avevano messo in conto di ricompensare parenti che hanno fatto da baby sitter in questi mesi proprio con il Bonus e attraverso il Libretto famiglia. Con il Bonus infatti si possono acquistare le prestazioni rese nel periodo 1-1-2021/30-6-2021, dunque ancora per periodi precedenti all’entrata in vigore della legge.

Un’altra ragione di incompatibilità, spiega Inps, è l’erogazione del Bonus per servizi di baby-sitting ad entrambi i genitori nelle stesse giornate. Fermo restando che la prestazione può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori, occorre fare attenzione che non ricorrano, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.

Per conoscere i requisiti necessari e per avere informazioni sulla domanda leggi il nostro articolo cliccando qui.

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