Reddito emergenza per lavoratori in Cig, INPS conferma l’anticipazione di TuttoLavoro24.it

Dal 7 aprile è possibile compilare e inviare la domanda di Reddito di emergenza all’Inps. Si tratta delle 3 rate previste dal Decreto Sostegni per i mesi di marzo, aprile e maggio.

La questione della possibilità per i lavoratori in cassa integrazione (anche ‘in deroga’ e assegno ordinario) di accedere a questa ulteriore forma di sostegno al reddito di natura strettamente ’emergenziale’ – questo va sempre ricordato – è stata affrontata da TuttoLavoro24.it giorni or sono in uno specifico articolo, in cui si metteva in evidenza che il testo di legge ‘apre’ anche ai lavoratori cassaintegrati. Per leggere la nostra news vi invitiamo a cliccare qui.

Ora la conferma arriva proprio dall’Inps che ieri ha diramato la circolare n. 61 in cui ha chiarito ulteriori aspetti applicativi.

Innanzitutto, si legge, che “il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo”. In altri termini, la famiglia di cui è parte il richiedente deve avere complessivamente (si contano quindi più redditi) una retribuzione lorda inferiore rispetto a quello che si chiede, come Rem, sulla base della tabella offerta dall’Inps:

Va anche ricordato che per i nuclei familiari in affitto Inps ricorda che il valore della soglia minima è incrementato nella misura di un dodicesimo del valore del canone di locazione dichiarato. Esempio: se il canone annuo è 3.600 euro, la soglia minima sale da 400 a 700 euro (3.600:12=300).

Per quanto riguarda invece i lavoratori in cassa integrazione nello specifico, l’Inps precisa che “la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse”.

LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE IN AFFITTO: ESEMPIO INPS

Per comprendere se il lavoratore ha i requisiti reddituali per richiedere il Rem e come calcolarlo, l’Inps si esercita con questo esempio:

in caso di nucleo monocomponente residente in locazione con canone annuo di 3.600 euro, in presenza di rapporto di lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in deroga, il requisito non è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 700 euro”.

LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE NON IN AFFITTO: ESEMPIO INPS

La situazione è differente in caso di assenza del canone di locazione: “in caso di nucleo composto da due adulti e due minorenni, non residente in locazione, con soglia di compatibilità pari pertanto a 720 euro (400 X 1.8), con un solo maggiorenne lavoratore dipendente posto in cassa integrazione, il requisito non è soddisfatto in presenza di una retribuzione teorica superiore a 720 euro”.

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