E’ stato pubblicato il Rapporto dell’Osservatorio statistico di ANPAL Servizi su Reddito e Pensione di cittadinanza che mette in luce, tra i vari dati, quelli di dei nuclei familiari decaduti e nuclei familiari revocati dal diritto.
Per accedere al Reddito di Cittadinanza o alla Pensione di cittadinanza la legge prevede in capo a richiedenti e ai loro nuclei familiari la sussistenza di requisiti anagrafici, economici, patrimoniali e di compatibilità.
La verifica di questi requisiti avviene in sede di istruttoria e di ogni rinnovo mensile.
Nel rapporto si chiarisce che qualora, successivamente alla istruttoria ed all’accoglimento della domanda venga rilevata l’insussistenza di uno o più requisiti, la domanda viene revocata, con il recupero delle prestazioni indebitamente erogate.
La revoca del beneficio è avvenuta nel solo primo trimestre dell’anno in corso per circa 38mila nuclei familiari. Nell’intero anno 2020 le revoche sono state 26mila. Ciò dimostra che c’è stata una impennata delle revoche ma che vanno anche commisurate ad un rialzo delle domande accolte in prima istanza.
I motivi per cui è possibile che il beneficio venga revocato sono molteplici; nel Grafico che segue ANPAL evidenzia, per gli anni 2020 e 2021, le motivazioni più frequenti che portano alla revoca:
Dal Grafico si evince che l’accertamento della “mancanza del requisito di residenza/cittadinanza” ha avuto un ruolo importante in entrambi gli anni considerati; in particolare nell’anno 2020 ha rappresentato il 74% dei casi di revoca. Il che è probabilmente spiegato dal fatto che molti immigrati spesso compilano la domanda non conoscendo bene i requisiti, né gli sono ben spiegati dai soggetti intermediari abilitati a cui rivolgono (caf, patronati, consulenti, ecc.)
Nell’anno 2021 le altre motivazioni importanti sono la “Titolarità autoveicoli/motoveicoli/navi e imbarcazioni da diporto” (24%), “Valore patrimonio mobiliare sopra soglia” (19%) e “Omessa dichiarazione attività lavorativa” (17%).
Diverso dalla revoca è il caso della decadenza del diritto. Se in sede di rinnovo del Rdc/Pdc viene accertato, per il tramite della DSU in corso di validità o attraverso le dichiarazioni rese tramite modello ‘com esteso’, la perdita dei requisiti, la domanda decade “fisiologicamente”; se invece, dopo l’accoglimento della domanda, l’istituto viene a conoscenza – in fase di accertamento o del semplice rinnovo mensile ad esempio – di un evento non comunicato dal nucleo richiedente interviene la decadenza “sanzionatoria”.
Solamente nel primo trimestre dell’anno 2021 sono decaduti dal diritto 129 mila nuclei, circa la metà di quelli decaduti nell’intero 2020 che ammontano a 258 mila. Erano 80mila nell’anno 2019. Anche qui l’aumento tendenziale è dovuto ad un incremento dei beneficiari.
Nel Grafico che segue ANPAL illustra i principali motivi di decadenza:
Come si evince chiaramente la causa più frequente di revoca è legata alla variazione dell’ISEE, nel primo trimestre dell’anno in corso il 60% delle decadenze è imputabile a ISEE sopra la soglia prevista (40% nell’anno 2020). Seguono, tra i motivi di decadenza, le variazioni della composizione del nucleo: 17% nel primo trimestre 2021 e 20% nell’anno 2020.
Il 4% delle decadenze nel primo trimestre 2021 (l’8% nell’anno 2020) è imputabile alla mancata presentazione di una nuova DSU da parte del beneficiario, che in questo caso cade in un ’errore’ vero e proprio più che rappresentare il venir meno di un requisito.
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