Festività del 1° maggio sabato, come viene pagata per chi lavora o è in cassa integrazione?

Oggi, 1° Maggio, si festeggia la Festa del lavoro. Quest’anno la giornata festiva coincide con il sabato.
La festività è regolata dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Quando la festività nazionale coincide con la domenica ai lavoratori spetta una quota aggiuntiva di retribuzione, come è accaduto ad esempio per il 25 aprile, festa della Liberazione.

Se la festività che non coincide con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto la retribuzione relativa alla festività è già compresa nello stipendio. Per i lavoratori non retribuiti in misura fissa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, invece compete una quota di retribuzione che si determina ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario normale settimanale.

Diverso è il caso in cui la festività coincide con il sabato. In questo caso il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica non spetta, in quanto la festività coincide con il sabato non lavorativo, come nel caso di quest’anno per la Festività del 1° maggio. Resta fatta salva diversa previsione contrattuale.

La giornata del sabato infatti è da considerarsi, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo e non anche come festivo.

Festività del 1° maggio sabato: lavorato

Nel caso in cui durante la giornata del 1° maggio – ma lo stesso vale per i giorni festivi – il lavoratore presti attività lavorativa gli verranno riconosciute le ore lavorate incrementate delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Festività del 1° maggio sabato: lavoratori in Cig

Se la festività infrasettimanale interviene nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro con intervento di ammortizzatori sociali, come Cig (anche ‘in deroga’) o Assegno ordinario Fis, FSBA, Formatemp, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, resta quindi a carico dell’azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico dell’ammortizzatore sociale per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

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