Trasferte di lavoro, Il Sole 24 Ore: queste le regole post-pandemia

Il tema delle trasferte o missioni di lavoro si incrocia necessariamente con le regole anti-Covid sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle che riguardano gli spostamenti fuori Regioni su un territorio, quello nazionale, ancora contrassegnato dalle Fasce Covid.

Attualmente l’Italia ‘gialla’ si avvia verso la conquista della zona bianca regione dopo regione, dove i trasferimenti non sono vietati. Per le trasferte europee invece si pone il problema del Green pass europeo e con esso l’opportunità che il lavoratori si sottoponga alla misure sanitarie necessaria ad ottenere il ‘permesso di circolazione Covid’.

Prova a fare il punto sull’argomento Il Sole 24 Ore in edicola oggi in cui si legge:

“La normativa italiana sul certificato verde chiarisce che questo non è necessario a compiere spostamenti per motivi di lavoro sul territorio nazionale: per le trasferte in Italia, i dipendenti saranno liberi di dotarsi o meno del pass, perché non necessario a rendere la prestazione (in precedenza, gli spostamenti erano già possibili in virtù della autocertificazione). Invece, è del tutto probabile che il pass europeo diventi requisito per fare ingresso negli altri Stati dell’Unione. Tutto ciò, pur non traducendosi nel dovere di sottoporsi al vaccino, può diventare un pre-requisito che impatta sulla possibilità o meno di lavorare. Il dipendente dovrà dotarsi, senza ingerenza da parte del datore di lavoro, di uno degli strumenti resi disponibili dalla legislazione per conseguire la libertà di circolazione. Soltanto laddove un lavoratore non fosse in condizione di viaggiare, avendo rifiutato senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti necessari per conseguire il certificato europeo, il datore di lavoro, a nostro modo di vedere, potrebbe legittimamente rifiutare una prestazione del lavoratore non connotata pienamente da buona fede e diligenza. Non appare dunque irragionevole, in questa circostanza, ipotizzare il collocamento del lavoratore in aspettativa non retribuita, ove non sia possibile l’assegnazione temporanea a diverse le mansioni”.

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