Cassazione: i recessi per motivo oggettivo conclusi nell'ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. 604/1966 non si computano per il licenziamento collettivo

Con la sentenza 15118/2021, la Cassazione afferma che nel numero minimo di cinque recessi, necessario per integrare il licenziamento collettivo, non possono includersi diverse ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all’iniziativa del datore.

Continua a leggere qui

Fonte: lavorosi.it