Cassazione: i recessi per motivo oggettivo conclusi nell'ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. 604/1966 non si computano per il licenziamento collettivo

Con la sentenza 15118/2021, la Cassazione afferma che nel numero minimo di cinque recessi, necessario per integrare il licenziamento collettivo, non possono includersi diverse ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all’iniziativa del datore.