Arriva finalmente l’attesa comunicazione Inps a proposito del Bonus 1.600 euro previsto dal Decreto Sostegni bis. E arriva a poche ore dalle notizie fatte circolare da Inps stesso attraverso il proprio profilo Twitter che lasciavano presagire un rinvio persino fino a luglio.
Notizie che si intendono smentite a tutti gli effetti dal messaggio Inps n. 2309 del 16 giugno 2021 con il quale Inps dà le prime indicazioni operative.
Il messaggio Inps ricorda che il Bonus sarà erogato innanzitutto a coloro che hanno già benficiato del Bonus 2.400 euro previsto dal Decreto Sostegni 1, vale a dire:
lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.
Questi lavoratori – precisa Inps – non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di 1.600 euro del decreto Sostegni bis, ma la stessa sarà erogata in automatico dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dai lavoratori interessati per le indennità già erogate.
Sempre via Twitter Inps ha fatto sapere che erogherà i pagamenti nei prossimi giorni: per approfondire clicca qui.
Il decreto Sostegni bis ha inoltre previsto riconoscimento del Bonus 1.600 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari del Bonus 2.400 previsto dal primo Decreto Sostegni.
Per queste Inps fa sapere che non è ancora attiva la procedura per la presentazione della domanda e che con una successiva comunicazione sarà reso noto il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda.
La domanda potrà essere presentata con le consuete modalità: accedendo direttamente al sito MyInps con lo Spid oppure con il supporto di un Patronato.
Il Bonus, ricorda l’Istituto di via Ciro Il Grande, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Resta aggiornato con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!
Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.