Cassazione: niente aliunde perceptum se la nuova attività è compatibile con quella svolta prima del licenziamento

Con l’ordinanza 17051/2021, la Cassazione afferma che se il lavoro prestato a seguito del recesso risulta compatibile con l’attività espletata prima del licenziamento, il relativo compenso non deve essere sottratto a titolo di aliunde perceptum.

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Fonte: lavorosi.it