Anche i lavoratori assenti per malattia possono essere legittimamente posti in cassa integrazione, a condizione che l’integrazione salariale sia stata richiesta per una sospensione dell’attività e non per una riduzione dell’orario.
E’ quanto sancito con l’ordinanza n. 16382/2021 dalla Corte di Cassazione. Il caso è quello di una dipendente che ha fatto ricorso giudiziario al fine di ottenere – tra le altre cose – le differenze tra la retribuzione percepita nel periodo di Cig (la sola indennità Inps pari all’80%) e quella che invece le sarebbe spettata per la malattia qualora non fosse stata sospesa dal lavoro (l’indennità Inps più l’integrazione a carico azienda fino a raggiungere il 100% della retribuzione).
La Cassazione ha dato quindi ragione all’azienda per il ‘passaggio’ dall’istituto della malattia a quello della cig è legittimo in quanto si trattava di una sospensione integrale del rapporto a causa del fermo della produzione e non di una mera riduzione.
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