Con la riapertura delle attività dopo le chiusure dettate dalla pandemia Covid 19 riprendono anche le assunzioni con i contratti di lavoro stagionale, molto in voga in settori quali il turismo, l’agricoltura e la ristorazione. Sono infatti da considerarsi attività stagionali:
Si tratta a tutti gli effetti di un contratto a tempo determinato, regolato attualmente dal d.lgs. 81/2015, che però presenta delle caratteristiche peculiari uniche per questa tipologia contrattuale. Vediamole insieme.
Per questo tipo di contratto non deve essere applicato il limite della durata massima complessiva, pari a 24 mesi, valido per i rapporti a tempo determinato. Si tratta di una deroga al tetto legale di 24 mesi, oltre la quale sono previste anche le seguenti esenzioni:
I lavoratori stagionali godono del diritto di precedenza su nuove assunzioni a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro per la stessa attività stagionale. Tale diritto può essere esercitato a condizione che il dipendente abbia lavorato nello stesso posto per minimo tre mesi e che abbia manifestato per iscritto la propria volontà di godere di questo diritto. Allo stesso modo, il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il contratto di lavoro stagionale non è l’unica forma che un datore di lavoro ha per assumere dipendenti a tempo determinato. Esistono infatti delle alternative a questa tipologia contrattuale che possono aiutare le aziende a coprire necessità lavorative di carattere saltuario e discontinuo. Si può ricorrere a rapporti di lavoro:
Tre alternative rispetto alle quali è importante che si presentino le esigenze aziendale necessarie e le caratteristiche soggettive giuste, infatti – ad esempio – per assumere ‘a chiamata’ il lavoratore non deve avere più di 24 anni, per il part-time deve esserci la non esigenza di una prestazione full-time e via discorrendo.
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