Gli Assegni Familiari (AF) di cui al DPR 30 maggio 1955, n.797 – diversi dagli Assegni al nucleo familiare (ANF) destinati principalmente ai lavoratori dipendenti – sono erogati per il sostegno delle famiglie il cui nucleo abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge di queste categorie:
L’assegno viene corrisposto quando il nucleo familiare è composto dal richiedente – lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali – dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.
Con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 Inps ha precisato che gli tali Assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1955 sono compatibili con l’Assegno temporaneo ai figli minori in vigore dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, per 6 mesi (DL 79/2021).
Quindi per Inps non vi è alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al Dpr n. 797/1955.
Le categorie su indicate quindi possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, di una ‘doppia prestazione’ a tutela della famiglia. Possono percepire contemporaneamente la prestazione familiare che già percepivano – gli assegni familiari appunto – e l’Assegno temporaneo di cui al DL 79/2021.
Per conoscere i requisiti, gli importi dell’Assegno temporaneo figli e tutte le informazioni necessarie clicca qui.
Inps ha precisato che la domanda può essere fatta fino al 31 dicembre 2021, ma solo inviandola entro il 30 settembre 2021 si potranno ottenere le 6 mensilità previste.
La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
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